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CAPO I – Diritto al lavoro dei disabili

Fino al 12 Marzo 1999 non esisteva, in Italia, nessuna legge che regolava il diritto al lavoro delle persone disabili. Finalmente però si pensò di crearne una, divisa in cinque capi e con 23 articoli.

Vediamo di dare una spiegazione, a comprensione umana, dei suoi contenuti.

Art   1 – collocamento dei disabili – a chi si applica

Le persone disabili hanno anche loro diritto a lavorare per realizzarsi sia personalmente che economicamente. Questa legge regola questo diritto con l’aiuto di servizi di sostegno e di collocamento mirati

Chi sono i disabili? Sono tutte quelle persone ancora in età lavorativa che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% per minorazioni o malattie invalidanti.

L’INAIL è l’ente preposto a rilasciare una corretta certificazione per valutare il grado d’invalidità.

L’Organizzazione Mondiale della sanità ha redatto delle tabelle di riferimento che classifica le menomazioni. Su queste basi i governi si devono attenere per le loro valutazioni.

Per gli invalidi sul lavoro la percentuale indicata scende al 33%.

Nella normativa di disabilità sono anche inclusi i non vedenti totali, i sordomuti alla nascita, gli invalidi di guerra e civili.

L’ultimo comma dell’articolo 1 di questa legge è altresì importante poiché dice che i datori di lavoro sia pubblici che privati sono tenuti a garantire il posto di lavoro a tutti coloro che subiscono un’invalidità a causa di un infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Art   2 – collocamento mirato

Inserire la persona giusta nel posto giusto è la chiave di lettura di questo articolo.

Talenti & Imprese è specializzata in questo tipo di collocamento e orientamento al lavoro.

Art   3 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva

Questo articolo definisce il numero di disabili che le aziende sono tenute ad avere alle loro dipendenze e sono così indicate

  1. Quando un’azienda ha più di 50 dipendenti la quota assegnata ai disabili deve essere del 7%
  2. Le aziende che hanno da 36 a 50 dipendenti  sono tenute ad assumere 2 disabili
  3. Le aziende che hanno da 15 a 35 dipendenti devono prendersi a carico 1 disabile

Questo è il punto più importante dell’articolo, gli altri comma indicano che:

nella polizia e nella protezione civile i disabili devono essere impiegati nei soli servizi amministrativi.

Nei sindacati, nelle Onlus e nei partiti politici la quota di riserva si calcola solo sul personale tecnico-amministrativo.

In caso di crisi aziendale l’obbligo di assunzione dei disabili viene sospeso.

Gli enti pubblici hanno gli stessi doveri delle aziende private.

Art   4 – Criteri di computo della quota di riserva.

L’articolo riporta 6 comma e indica come devono essere conteggiati i dipendenti di un’azienda al fine di stabilire la giusta quota di disabili da prendere in carico.

Il comma nr 6 è particolarmente interessante. Dice che se, per effettuare un inserimento mirato, occorre una riqualificazione professionale, le regioni possono finanziare corsi di formazione sia in azienda che presso istituti accreditati.

Art   5 – Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi

Con questo articolo termina la prima sezione della legge, che viene chiamata Capo I.

Si indicano quali aziende non sono tenute all’assunzione dei disabili. Facciamo qualche esempio:

Le aziende pubbliche e private del settore del trasporto aereo, marittimo e terrestre  non possono assumere disabili per il personale viaggiante e navigante.

Le aziende del settore edile sono esonerate per il personale di cantiere e di trasporto.

Nel comma 3 si indica che se le aziende non riescono ad occupare l’intera percentuale di disabili, possono essere parzialmente esonerati versando una quota al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.

Marco Brambilla