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CAPO II e CAPO III Legge L.68/99

Capo II – Servizi del collocamento obbligatorio

Art   6 – Servizi per l’inserimento lavorativo dei disabili e modifiche al decreto legislativo  23 dicembre 1997, n. 469

In questo articolo della Legge 68/99 si parla degli “uffici competenti” per far funzionare questa legge.

Di questo gruppo di uffici fanno parte: i servizi sociali, i servizi sanitari, educativi e formativi del territorio. Si deve tener conto dell’inserimento dei disabili, delle verifiche, dell’avviamento, delle liste, delle autorizzazioni, degli esoneri, del collocamento mirato, delle compensazioni territoriali e delle stipule delle convenzioni.

Gli “uffici competenti” avranno anche l’ingrato compito di controllo e della segnalazione del mancato rispetto degli obblighi di legge.

CAPO III – Avviamento al Lavoro

Art   7 – Modalità delle assunzioni obbligatorie

Gli uffici competenti secondo modalità concordate con i datori di lavoro pubblici o privati forniscono il personale  su richiesta nominativa di avviamento o tramite convenzioni regolate dall Art.11, che vedremo più avanti.

Art   8 –  Elenchi e graduatorie

Le persone disabili, disoccupate, possono iscriversi negli elenchi per il collocamento mirato e gli uffici competenti si occuperanno del loro collocamento.

Gli uffici competenti redigono un elenco con un’unica graduatoria e le schede personali dei disoccupati.

I criteri che regolano le schede e le graduatorie sono definite dalle Regioni.

Art   9 – Richieste di avviamento

I datori di lavoro, quando ne sono obbligati, hanno tempo 60gg per presentare la richiesta di assunzione del disabile.

Se non sono disponibili lavoratori con le qualifiche richieste dal datore di lavoro, gli uffici competenti mandano lavoratori simili in base alle loro graduatorie.

Esiste anche una Banca dati del collocamento mirato che raccoglie le informazioni sui datori di lavoro, pubblici e privati, e i lavoratori interessati.

Art  11  –  Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente assunti

I lavoratori disabili hanno diritto ad un trattamento previsto dai contratti collettivi.

Il datore di lavoro, nell’assegnare i compiti, deve tener conto delle problematiche del disabile.

Se le condizioni di salute del disabile si aggravano, previo accertamento, si può sospendere l’attività o ricorrere ad un nuovo tirocinio formativo.

Quando il rapporto di lavoro termina, il datore di lavoro deve comunicarlo agli uffici competenti in max 10gg.

Se un lavoratore disabile, per due volte consecutive e senza giustificato motivo, rifiuta il posto di lavoro, la direzione provinciale del lavoro sospende l’indennità di disoccupazione e lo sospende per sei mesi dalle liste di collocamento.

Marco Brambilla