
Continuiamo con la spiegazione della Legge L68/99 sul diritto al lavoro dei disabili
Art 11 – Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa
Questo articolo è molto importante e strettamente legato alle attività , servizi e benefici che Talenti & Imprese offrono.
L’articolo 11 infatti serve a regolare le convenzioni che gli “uffici competenti” possono
stipulare con il datore di lavoro per favorire l’inserimento occupazionale dei disabili.
Sono quindi previste le possibilità di svolgere tirocini formativi e di orientamento, di fare assunzioni nominative, assunzioni con contratti a termine, periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto senza che un esito negativo della prova, dovuto ai problemi di menomazione, porti alla risoluzione del contratto.
Le convenzioni si possono applicare anche ai datori di lavoro che non hanno obbligo di assunzione.
Nel comma 5 si indica che gli “uffici competenti” possono fare convenzioni con: cooperative sociali, consorzi, organizzazioni di volontariato regionali e con altri soggetti pubblici e privati idonei allo scopo.
Queste convenzioni possono proporre deroghe sui limiti d’età e durata dei contratti per permettere, con più facilità, specifici progetti di inserimento mirato.
Tutto deve essere però dettagliato, sia le mansioni che le modalità del lavoratore, le forme di sostegno, le consulenza e il tutoraggio, le verifiche periodiche sull’andamento del percorso formativo.
E’ un grande aiuto e un passo avanti per l’adattamento al lavoro del disabile.
Art 12 – Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative
ART 12BIS – Convenzioni di inserimento lavorativo
Gli uffici competenti posso stipulare accordi di lavoro temporaneo con: datori di lavoro con obbligo di assunzione, datori di lavoro non soggetti ad obbligo detti anche soggetti ospitanti, cooperative sociali, imprese sociali e disabili liberi professionisti.
Questo si intende per affidare loro delle commesse di lavoro.
Vi sono dei limiti. Nr. 1 lavoratore disabile se il datore di lavoro ha meno di 50 dipendenti e non più del 30% dei lavoratori disabili se l’azienda ha più di 50 dipendenti.
Vi sono ulteriori requisiti
Assunzione del disabile a tempo indeterminato
Si possono includere anche i detenuti disabili
Questa convenzione copre un massimo del 10% della quota di riserva (vedi art 3 –il 7% per le aziende con più di 50 dipendenti) con arrotondamento all’unità più vicina.
La durata della convenzione non deve essere inferiore a tre anni.
E’ consentito il conferimento di più commesse di lavoro.
Occorre avere un lavoratore dipendente che possa svolgere le funzioni di tutor.
Art 13 – Incentivi alle assunzioni
In base all’art 33 del Regolamento UE 651/2014 viene concesso, a domanda un incentivo di 36 mesi (tre anni)
70% della retribuzione mensile lorda del lavoratore con disabilità oltre il 79%
35% della retribuzione mensile lorda del lavoratore con disabilità tra il 67% e il 79%
L’indennità viene data come conguaglio nelle denunce contributive mensili.
Esiste un apposito Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, presso il Ministero del Lavoro.
Le concessioni dei contributi sono gestite dalle regioni.
Art 14 – Fondo regionale per l’occupazione dei disabili
La Regione ha istituito e gestito un “Fondo” dedicato a finanziare i programmi di inserimento dei disabili e i relativi servizi.
Le sanzioni amministrative previste da questa legge, le donazioni di enti, privati e fondi e i contributi dei datori di lavoro vanno ad alimentare questo Fondo.
Marco Brambilla