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CAPO V Legge L 68/99 – Sanzioni e disposizioni finali e transitorie

Ecco l’ultimo Capo della Legge L68/99 che riguarda le sanzioni e le ultime disposizioni della LEGGE PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI. L.68/99 del 12 marzo 1999.

Imprese ed enti che non inviano domanda di avviamento sono soggetti a una sanzione di €635,11 +30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Le sanzioni vengono emesse dalle direzioni provinciali del lavoro.

Trascorsi i 60gg se il datore non rispetta la quota d’obbligo dell’art 3 (nr di disabili da assumere) gli viene applicata una sanzione pari a 5 volte il contributo esonerativo al giorno per ciascun disabile non occupato nella medesima giornata.

Le sanzioni vengono adeguate ogni 5 anni.

Art 16 – Concorsi presso le pubbliche amministrazioni

I disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego.

Art 17 – Obbligo di Certificazione

Le imprese che intendono partecipare ai bandi per appalti pubblici, che hanno rapporti di convenzione o concessione con le pubbliche amministrazioni devono fornire una dichiarazione che attesti di essere in regola con le norme per il diritto al lavoro dei disabili. In caso contrario vengono escluse.

Art 18 – Disposizioni transitorie e finali

I disabili già assunti vengono mantenuti in servizio anche se il loro numero supera le quote imposte dalla legge 68/99.

Si regola un ulteriore quota di riserva per orfani coniugi di vittime sul lavoro, di guerra, di servizio e di profughi italiani rimpatriati.

Art. 19 – Regioni a statuto speciale e autonome

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano mantengono in vigore anche le loro leggi. Sono fatte salve le loro competenze legislative in materia.

Art 20 – Regolamento di emanazione

La legge è esecutiva entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale.

Art 21 – Relazione al Parlamento

Ogni due anni, entro il 30 giugno Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale presenta, in Parlamento, una relazione sull’attuazione di questa legge.

I dati vengono forniti annualmente dalle regioni al Ministro di competenza.

Art 22 – Abrogazioni

E’ un elenco delle leggi abrogate

Art 23 – Entrata in vigore

Il primo comma di questo articolo indica quali parti entrano in vigore il giorno dopo la pubblicazione nella gazzetta ufficiale le altre parti dopo 300 giorni.

Marco Brambilla