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Inserimento lavorativo di persone diversamente abili

La Legge 68/99 norma l’integrazione lavorativa delle persone con diversa abilità (sensoriale, fisica, psichica, invalidi del lavoro). Le aziende che hanno più di 15 dipendenti e meno di 35 devono assumere 1 lavoratore disabile (2 se l’azienda ha tra i 35 e i 50 dipendenti), iscritto nelle liste delle Categorie Protette, presso gli uffici del Lavoro a cura delle Città Metropolitane e delle Province. Le aziende con più di 50 dipendenti devono assumere un numero di disabili pari al 7% dei lavoratori. Dal gennaio 2018 sono state inasprite le sanzioni per le aziende che non rispettano questo obbligo.

Le cooperative sociali, di cui alla legge n. 381/91, sono una sede privilegiata per la sperimentazione di percorsi destinati a persone con particolari difficoltà di adattamento al lavoro.

BES, facente parte della rete di  imprese RAD, offre i propri servizi alle aziende per:

– individuare, una volta comprese le esigenze aziendali, le soluzioni più adatte; supportare l’azienda nell’eventuale percorso di inserimento;

– supportare l’azienda nel progettare interventi di Social Responsability.

La Legge ha acquisito lo strumento del “collocamento mirato” per inserire la persona con disabilità nel posto di lavoro più adatto, attraverso percorsi personalizzati di inclusione nel contesto lavorativo.

Tra le possibilità offerte alle aziende vi sono:

– Assunzione / tirocinio presso l’azienda con facoltà di scelta nominativa. L’azienda che assume può giovarsi di importanti sgravi fiscali.

– Convenzioni ex art. 14 D.Leg. 276/2003 Assunzione / tirocinio abbinato allo smart working

L’azienda può adempiere all’obbligo con lo strumento della Convenzione ex art. 14, ovvero siglando un appalto di servizio con una Cooperativa Sociale di tipo B che si impegnano ad assumere i lavoratori per l’esecuzione dei lavori previsti dalla commessa. L’accordo quadro per la stipula delle Convenzioni è definito in ambito provinciale.

Prerequisiti:

L’Azienda deve essere associata ad un ente datoriale firmatario dell’accordo quadro provinciale. BES è associata alla Lega delle Cooperative firmataria degli accordi quadro.

Limiti dell’adempimento:

– 1 lavoratore se l’impresa ha in forza fino a 50 dipendenti

– il 20% della quota d’obbligo se l’impresa ha >50 dipendenti

 

È «la responsabilità delle imprese per il loro impatto sulla società».
Un buon piano di corporate social responsibility è sempre un importante biglietto da visita per l’azienda, spesso, non a caso, sfruttato per le proprie strategie di comunicazione e di marketing.

BES, a supporto dell’azienda che assume personale diversamente abile, può offrire svariati servizi, tra cui il monitoraggio in itinere e tutoraggio del dipendente.

 

Azioni di sistema per favorire l’inclusione lavorativa:

– Incontri di sensibilizzazione con manager e dipendenti;

– Consulenza per l’adozione di best practice per l’inserimento.

– Consulenza circa il sistema di incentivi attivabili dall’azienda.

– Supporto e assistenza per l’attivazione del lavoro a distanza del lavoratore disabile.