
Il tetto massimo pari a sei mensilità per i licenziamenti senza giusta causa è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta riunitasi pochi giorni fa.
La norma (art.9 c.1, d.l. 23/2015) tutelava le neo assunzioni limitando il potenziale rischio economico nella sicurezza e gestione del personale:
- Riducendo le indennità risarcitorie per imprese con meno di 15 dipendenti attraverso il meccanismo del dimezzamento
- Imponendo un limite massimo di sei mensilità nella retribuzione utile al calcolo del TFR per ogni anno di servizio
Le modifiche alla norma
Le novità introdotte dalla sentenza 118 del 21 luglio 2025 sottolineano l’impossibilità per i giudici di valutare il quadro completo e fornire decisioni eque, adeguate, precise e personalizzate relativamente al risarcimento.
La Corte ha dichiarato incostituzionale il comma 1 dell’articolo 9:
l’ammontare delle indennità […] non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità della retribuzione utile al calcolo del TRF
Eliminando il tetto massimo per i licenziamenti senza giusta causa il giudice può ora richiedere fino a 18 mensilità, tre volte il valore le precedenti, agendo in modo più ampio e specifico sulla casistica in questione.
Il punto rientrava tra i cinque esposti nel referendum dello scorso giugno che tuttavia, per questioni di quorum, hanno visto sfumare le opportunità presentate. La decisione della Corte si dimostra in linea con la tutela dei lavoratori licenziati in modo illegittimo che ora possono ambire ad un giusto e più equo risarcimento.
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